ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI DELL’INDUSTRIA E DELL’AGRICOLTURA

Definizione

Sono malattie professionali quei processi morbosi che derivano da una esposizione prolungata agli effetti nocivi del lavoro, da qualsiasi causa determinati, quali l’ambiente, gli strumenti, i mezzi, le modalità di lavorazione, la posizione corporea che assume chi lavora, le sostanze che si producono e che si manipolano.

La legge non definisce la malattia professionale in sé, ma fissa gli elementi che costituiscono la malattia professionale assicurata negli art. 3 e 211 del T.U.: le malattie professionali obbligatoriamente assicurate sono quelle indicate nella apposita tabella, contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni protette specificate nella stessa tabella, manifestatesi entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

La malattia professionale si differenzia dall’infortunio per 3 principali caratteri:

1. Non è un evento improvviso ed imprevisto, ma è legata prevedibilmente al lavoro nocivo ed è evitabile con opportune misure protettive.

2. E’ dovuto ad una causa lenta, cioè all’azione diluita e reiterata nel tempo della noxa patogena conseguente alla prolungata esposizione al rischio professionale.

3. La malattia professionale non è semplicemente occasionata dal lavoro, ma è legata direttamente al lavoro stesso da un rischio generico aggravato o specifico cui è esposto l’operaio nell’ambiente lavorativo.

Sistema della lista.

In Italia ed in altri paesi vige il sistema della lista, che consiste in un elenco tassativo e nominativo delle malattie professionali e delle specifiche lavorazioni. Vantaggi: garantisce uniformità di prestazioni assicurative e facilita l’individuazione degli eventi morbosi, perché l’inclusione nella lista implica il presupposto che nella lavorazione indicata sia insita una capacità morbigena. Svantaggi: esclude malattie di sicura natura professionale, per cui è necessario un aggiornamento periodico della lista (lista mobile).

In Italia sono attualmente in vigore tre diverse liste di malattie professionali oltre ad un elenco di lavorazioni insalubri per le quali vi è l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, di cui al D.M. 12/2/71.

1) Tabella delle malattie professionali nell’industria, aggiornata con D.P.R. 9/6/75, n. 482 e 13 aprile 1994, n. 36. Nella prima colonna comprende l’elenco nosografico delle malattie, con le loro conseguenze dirette; nella seconda colonna elenca le lavorazioni assicurate che espongono al rischio professionale; nella terza colonna prevede il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro a rischio, mediamente di 3 o 4 anni per le malattie, ed illimitato per le neoplasie. La tabella contiene 58 voci così raggruppate:

a) 1-39: malattie causate da agenti chimici.

1) piombo

2) mercurio

3) fosforo

4) arsenico

5) cromo

6) berillio

7) cadmio

8) vanadio

9) nichel

10) manganese

11) alogeni: fluoro, cromo, bromo, iodio

12) a. nitrico, ossidi di azoto, ammoniaca

13) a. solforosa, a. solforico

14) tallio

15) antimonio

16) osmio

17) selenio

18) rame; 19) stagno 20) zinco

21) a. carbammico, tiocarbammati

22) solfuri di bario, calcio e sodio

23) ozono, ozonuri e perossidi

24) a. cianidrico e cianuri

25) alcoli, glicoli

26) ossido di carbonio

27) cloruro di carbonile

28) solfuro di carbonio

29) idrocarburi alifatici saturi e non, idrocarburi aliciclici

30) idrocarburi aromatici poli e mononucleari

31) nidroderivati degli idrocarburi alifatici, esteri nitrici

32) chinoni

33) fenoli, tiofenoli, naftoli

34) amine alifatiche ed aromatiche; idrazine aromatiche

35) derivati alogenati, nitrici, solfonoci e fosforati dei 30 e 33

36) cloruro di vinile, altri derivati alogenati dei 29

37) chetoni

38) eteri ed epossidi, esteri organici

39) aldeidi, a. organici, tioacidi, anidridi

b) 40-41: asma bronchiale (entro 18 mesi dalla cessazione) ed alveolite allergica (3 anni);

40) asma bronchiale primario estrinseco causato da:

a) sali di platino, palladio, cobalto;

b) prepolimeri, oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche;

c) colofonia, gomma arabica;

d) enzimi proteolitici e glicolitici ( amilasi, lisozima);

e) derivati da animali, compresi gli acari e gli altri artropodi;

f) pellicce e piume;

g) polveri e/o farine di cereali, caffè verde, cacao, carrube e soia;

h) miceti e b. subtilis;

i) farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi;

l) residui di estrazione dell’olio di ricino;

m) polveri di legno;

n) persolfati.

Per quanto riguarda l’asma bronchiale originato da derivati animali, compresi gli acari e gli artropodi, le attività riconosciute pericolose sono limitate alla ricerca scientifica, alla didattica, all’allevamento, addestramento e custodia degli animali, alla mattazione e macellazione, alla lavorazione di concia delle pelli ed infine alla produzione latto casearia.

41) Alveoliti allergiche estrinseche e fibrosi polmonare da esse derivate, causate da miceti, altre sostanze vegetali o animali o sostanze chimiche con le loro conseguenze dirette

c) 42: dermopatie professionali (comparsa entro 6 mesi, salvo le neoplasie, per le quali è illimitato);

42) malattie cutanee causate dalle seguenti sostanze e materiali:

a) catrame, bitume, pece, fuliggine, antracene, loro miscele e formulati;

b) paraffine grezze, olii minerali, fluidi luborefrigeranti, cere, loro miscele e formulati;

c) resine naturali, artificiali e sintetiche, oligomeri, elastomeri, gomma arabica, caprolattame;

d) olii di lino, trementina, suoi distillati, e residui, lacche, vernici, smalti e pitture;

e) cemento e calce;

f) alcali caustici, cloruro di sodiopersolfato di ammonio e acido tannico;

g) detersivi;

h) conchiglie, coralli e madreperla;

i) antibiotici, disinfettanti e sulfamidici;

l) legni ed altre sostanze vegetali.

d) 43-49: pneumoconiosi, siderosi, bissinosi e bronchite cronica ostruttiva da inalazioni;

43) pneumoconiosi da polveri di silicati

44) pneumoconiosi da polveri di dolomie

45) pneumoconiosi da polveri e fumi di alluminio

Sono agenti di rischio a limitata aggressività, che possono determinare concrete malattie professionali solo per esposizioni continue e massicce ed in assenza di misure tecniche di prevenzione. Industria estrattiva, marmifera, mineralurgica, di produzione del cemento e dell’alluminio.

46) pneumoconiosi e processi fibrosanti del polmone conseguenti ad alveoliti da polveri di "metalli duri"

Comprende miscele di carburo di tungsteno, titanio, zirconio, hafnio, cromo molibdeno con altri di transizione (vanadio, niobio e tantalio) legati da cobolto, nichel o cromo.

47) siderosi

Anche gli ossidi di ferro sono di pericolosità limitata.

48) bissinosi e pneumopatie da fibre tessili vegetali ed animali

Oltre al cotone vengono ora considerate le altre fibre tessili vegetali ed animali, lino, canapa, juta, sisal, Kapok, lana, seta, limitate però alle lavorazioni preliminari che comportano la manipolazione delle fibre grezze e che si concludono con la cardadura.

49) bronchite cronica ostruttiva da inalazioni

a) lavorazioni di scavo e smarino eseguite nel sottosuolo;

b) produzione di soda e potassa caustica e calce viva;

c) insaccamento e stravaso del cemento fuso;

d) fusione artigianale ed artistica del vetro.

La dizione di cui alla lettera c) si riferisce esclusivamente ai cementifici, in quanto solo in tali specifici ambienti di lavoro si possono creare concentrazioni di polveri abbastanza consistenti da rappresentare una concreta condizione di rischio.

e) 50: ipoacusia e sordità da rumori;

L’elenco delle lavorazioni rischiose è stato completamente revisionato, tenendo conto dei mutamenti tecnologici intervenuti nei processi produttivi; per la maggioranza delle lavorazioni è stata introdotta la dizione "priva di efficace cabinatura", in quanto se la lavorazione è stata oggetto di adeguati interventi di insonorizzazione mediante cabinatura, la lavorazione stessa non deve essere considerata tabellata e quindi la sua rischiosità non può essere legalmente presunta; in queste situazioni, perciò, ricade sul lavoratore che ha presentato la denuncia l’onere di provarne la pericolosità, ai sensi della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale (cfr. circolari n. 23 del 1988 e n. 35 del 1992).

f) 51-54: malattie causate da agenti fisici;

51) Malattie da radiazioni ionizzanti, laser e onde elettromagnetiche

52) Malattie osteoarticolari e angioneurotiche da strumenti vibranti. La voce prevede le sole malattie determinate dalla trasmissione delle vibrazioni meccaniche al sistema mano-braccio mediante l’uso prevalente di strumenti vibranti, ovvero per un tempo superiore al 50% dell’attività.

53) malattie causate da lavori subacquei ed in camere iperbariche

54) cataratta da energie raggianti (fusione vetro e metalli, lavorazioni su masse incandescenti)

g) 55: anchilostomiasi;

h) 56-58: malattie neoplastiche causate da asbesto, polvere di legno, cuoio.

56) manifestazioni neoplastiche causate dall’asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, carcinoma del polmone.

57) manifestazioni neoplastiche causate da polvere di legno; carcinoma delle cavità nasali e paranasali.

58) manifestazioni neoplastiche causate da polveri di cuoio; carcinoma delle cavità nasali e paranasali.

Nelle tre voci sono stati esplicitamente indicati gli organi bersaglio per evitare estensioni di tutela a neoplasie per le quali non è stata ancora acquisita una sufficiente evidenza epidemiologica. Per le voci 57 e 58 non sussistono difficoltà a riconoscere le fonti di rischio, stante la tipicità della malattia, invece per l’asbesto il mesotelioma è riconosciuto anche per esposizioni basse ad anfiboli (crocidolite e amosite), viene invece richiesta una esposizione massiccia per la forma polmonare.

2) Tabella delle malattie professionali dell’agricoltura, aggiornata dagli stessi decreto, fornisce un elenco, sempre in tre colonne, di 27 malattie:

a) 1: anchilostomiasi;

b) 2-22: malattie causate da prodotti chimici impiegati nell’agricoltura;

2) arsenico

3) mercurio

4) solfuro di carbonio

5) fosforo

6) idrocarburi alifatici

7) benzolo

8) rame

9) acido carbammico e tiocarbammico

10) polisolfuri di bario, calcio e sodio

11) stagno

12) arilsolfoni

13) fenossiderivati

14) ac. ftalico

15) diazine e triazine

16) dipiridile

17) acido benzoico

18) ammoniaca e concimi azotati

19) cianocomposti

20) chinoni

21) zolfo, anidride solforosa

22) composti amminici e amminidi

c) 23: malattie cutanee da olii minerali;

d) 24-25: asma bronchiale ed alveoliti allergiche da inalazione di polveri organiche;

e) 26: ipoacusia e sordità da rumori;

f) 27: malattie da vibrazioni meccaniche.

La Sentenza della Corte Costituzionale 18 febbraio 1988, n. 179 ha indicato non tassativamente esclusivo il periodo massimo di indennizzabilità ed ha introdotto il sistema "misto" di tutela della patologia del lavoro, a lungo raccomandato dalla CEE, che prevede l’indennizzo sia delle malattie elencate, che quelle non tabellate di cui sia dimostrato dal lavoratore il nesso causale con il lavoro.

L’onere della prova è a carico dell’assicurato ed è inutile sottolineare le difficoltà concrete del singolo nel dimostrare l’eziologia lavorativa sulla base dei criteri clinici, quando non sussistono dati attendibili sulla nocività ambientale lavorativa e non lavorativa.

Tabella valutativa unica per le otopatie professionali

L’INAIL fin dal 12 dicembre 1991 ha siglato con le forze sociali un accordo che prevede l’adozione su tutto il territorio nazionale di una tabella unica per la valutazione del danno da ipoacusie professionali, modificata successivamente per recepire i principi generali fissati dalla C. di Cassazione a Sezioni unite con le sentenze nn. 6846 e 7193 del 1992.

La soglia per cominciare a parlare di danno uditivo è stata portata a 30 dB, ed assorbe le variabili legate alla socio-presbiacusia ed alle tecniche di indagine audiometrica. A 70 dB il danno uditivo è totale (del 100%) e corrisponde ad una perdita dell’attitudine al lavoro del 60%.

PERDITA IN Db

% DI DANNO ALLE FREQUENZE ESAMINATE:

 

500Hz

1000Hz

2000 Hz

3000 Hz

4000 Hz

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0

1.25

6.25

11.25

16.25

18.75

21.25

22.50

23.75

25.00

0

1.25

6.25

11.25

16.25

18.75

21.25

22.50

23.75

25.00

0

1.75

8.75

15.75

22.75

26.25

29.75

31.50

33.25

35.00

0

0.50

1.50

3.00

5.50

7.50

8.50

9.00

9.50

10.00

0

0.25

0.75

1.50

2.75

3.75

4.25

4.50

4.75

5.00

Poiché la sordità monolaterale è valutata 15% nell’industria e 20% nell’agricoltura, mentre la sordità bilaterale è 60% per ambedue, si utilizzano formule distinte per risalire dalla percentuale di perdita uditiva alla percentuale di perdita di attitudine al lavoro:

nell’industria =

{[(3 x orecchio migliore) + (orecchio peggiore)] : 4} x 0,60.

nell’agricoltura = {[(2 x orecchio migliore) + (orecchio peggiore)] : 3} x 0,60.

Funzione dell’assicurazione

Le persone che beneficiano dell’assicurazione contro le malattie professionali sono le stesse che sono assicurate contro gli infortuni del lavoro.

Il riconoscimento della malattia professionale è subordinato alla sua manifestazione clinica, che la legge fa coincidere presuntivamente col primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa (art. 135 T.U.), ovvero dal giorno in cui viene presentato il certificato medico all’INAIL.

Ai soggetti riconosciuti affetti da malattia professionale sono erogate le stesse prestazioni economiche e sanitarie e con le stesse modalità previste per gli infortuni (franchigia del 10%).

La rendita è soggetta a revisione, con ritmo annuale, fino al termine massimo di 15 anni.

L’esistenza del rapporto di causalità della malattia professionale può essere riconosciuto quando esista la causalità esclusiva o prevalente, nel caso in cui la noxa professionale rappresenti l’unico o il più importante degli agenti eziologici risultanti dall’anamnesi. Il rapporto diretto è riconosciuto anche per gli effetti concausati, siano questi preesistenti che sopravvenuti. Di fatto la tutela assicurativa è estesa alle conseguenze dirette della malattia professionale con esclusione di ogni altra conseguenza non direttamente connessa alla malattia stessa (art. 133 T.U.).

La tutela assicurativa riguarda le manifestazioni cliniche della malattia professionale, rese palesi dalla sintomatologia, mentre sono escluse la pura predisposizione morbosa, l’ipersensibilità allo stato potenziale, i fenomeni latenti in fase asintomatica o sub-clinica, nonché i reperti di laboratorio non ancora accompagnati da sintomi morbosi.

Per le malattie professionali è stato fissato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro rischioso, calcolato in genere nella durata di 3-4 anni, ma protraibile fino a 30 anni nel caso di manifestazioni neoplastiche, ma anche questo è stato superato dalla sentenza 179/1988 della Corte Costituzionale. Le prestazioni sono dovute anche in caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata quando si manifesti dopo la cessazione della lavorazione morbigena.

Alcune malattie professionali (forme allergiche, ad esempio) sono caratterizzate da recidive e ricadute:

per recidiva di malattia professionale si intende la nuova insorgenza della malattia, dopo che l’episodio precedente era stabilizzato o guarito; se le nuove manifestazioni si riproducono dopo l’abbandono della lavorazione morbigena specifica da parte del tecnopatico, non spetta indennizzo;

la ricaduta di una malattia professionale consiste nella riattivazione delle manifestazioni cliniche a breve distanza da un precedente episodio, durante la fase della convalescenza; in questo caso la malattia è indennizzabile e, se sono trascorsi meno di 30 gg. dal precedente episodio, non si calcolano nuovamente i 3 giorni di carenza.

Silicosi e asbestosi.

L’assicurazione obbligatoria contro le due pneumoconiosi è sorta in forma autonoma (l. 12/4/43, n. 455) e ha mantenuto una normativa separata dalle altre tecnopatie, anche nel T.U. attuale che statuisce disposizioni speciali per la silicosi e l’asbestosi.

Le lavorazioni protette, elencate in apposita tabella, per la silicosi sono quelle che espongono all’inalazione di polveri contenenti silice libera, cioè biossido di silicio in qualsiasi forma libera presente in natura e comprendono:

1. Lavori in miniera e cave in sotterraneo o a cielo aperto.

2. Trattamento di rocce, abrasivi, refrattari, ceramiche, cemento, vetro e laterizi.

3. Lavori silicotigeni nelle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche.

Per l’asbestosi sono tutelate le lavorazioni che espongono all’inalazione di polvere di amianto e comprendono l’estrazione dell’amianto nelle miniere ed il suo impiego nelle varie manifatture.

Le ultime modifiche legislative hanno abrogato la definizione giuridica di entrambe le pneumoconiosi, eliminando ogni discriminazione fra silicosi assicurata e silicosi clinica, e così per l’asbestosi, né è più tassativa la diagnosi radiologica (l. 27/12/75, n. 780).

Attualmente non occorre che la silicosi e l’asbestosi siano contratte "nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni" specificate per legge (come le altre tecnopatie assicurate), ma è sufficiente che esse siano contratte nell’esercizio di tali lavorazioni, dando per scontato il nesso causale col lavoro rischioso.

Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o asbestosi, con le loro conseguenze dirette, da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 10%;

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio, procedendosi in tali casi alla valutazione globale del danno. Le associazioni morbose più frequenti sono rappresentate, per l’apparato respiratorio da tubercolosi e neoplasie broncopolmonari, per l’apparato cardiocircolatorio dal cuore polmonare e dalle cardiopatie ischemiche e degenerative.

A differenza delle altre malattie professionali non è prevista un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea assoluta in quanto la silicosi e l’asbestosi sono considerate malattie croniche evolutive, non suscettibili di reversione; però viene corrisposto un assegno giornaliero durante il periodo in cui l’assicurato è costretto ad astenersi dal lavoro per accertamenti diagnostici o per cure.

Le revisioni possono essere richieste o disposte anche oltre i 15 anni, non esiste inoltre alcun limite di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro.

La sintomatologia è rappresentata dalla dispnea da sforzo; la funzionalità respiratoria evidenzia una sindrome disventilatoria ostruttiva (VEMS ridotto, VR aumentato, CV e CVT leggermente ridotte), la diffusione risulta più compromessa nell’asbestosi.

Da un’insufficienza respiratoria solo sotto sforzo, si passa ad una alterazione dei valori emogasanalitici di PO2, PCO2 e del pH; compare poi insufficienza respiratoria anche a riposo con acidosi respiratoria inizialmente compensata (PCO2 aumentata con pH normale) poi scompensata (pH diminuito), ipertensione arteriosa polmonare ingravescente, ipertrofia e sovraccarico ventricolare destro, cuore polmonare cronico, coma respiratorio.

L’asbestosi dimostra una spiccata azione cancerogenetica che va oltre al mesotelioma di tutte le sierose, si osserva infatti una aumentata incidenza di cancri laringei, bronchiali, gastrici, biliari, ovarici, renali e di linfomi e leucemie.

La legge 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto la cessazione di estrazione, importazione, commercializzazione e produzione dell’amianto.

L’assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni dei medici causate dall’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive

Elenco delle patologie per cui è riconosciuta la presunzione d’origine (D.P.R. 411/1976)

· Anemia progressiva grave di tipo ipoplastico o aplastico

· Anemia progressiva leggera di tipo ipoplastico o aplastico

· Leucopenia con neutropenia

· Leucosi

· Stati leucemoidi

· sindrome emorragica

· Blefarite o congiuntivite

· Cheratite

· Cataratta

· Radiodermiti acute

· Radiodermiti croniche

· Radio epiteliti acute delle mucose

· Radiolesioni croniche delle mucose

· radio-necrosi ossea

· Sarcoma osseo

· Cancro broncopolmonare

Questa assicurazione sociale, pure gestita dall’INAIL, è stata istituita con legge 20 febbraio 1958, n. 93 e dal regolamento di attuazione D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055; la legge 1103/1965 ha esteso la tutela assicurativa anche ai tecnici di radiologia; modifiche sono state apportate con le leggi n. 47/1968, 68/1975, 251/1982 e con il D.M. Lavoro e Sanità 8 agosto 1991.

Oltre ai medici ed ai tecnici esposti all’azione di raggi x e sostanze radioattive, sono tutelati gli odontoiatri che fanno uso di apparecchi radiografici.

L’assicurazione riguarda tutti i casi di malattia o di lesione da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente assoluta o anche parziale, purché di grado superiore al 10%.

Le prestazioni offerte dall’assicurazione sono:

· rendita per inabilità permanente;

· rendita ai superstiti;

· assegno funerario;

· cure mediche o chirurgiche, oggi di competenza del SSN;

· fornitura di apparecchi di protesi.

Non è prevista una indennità per inabilità temporanea, stante il carattere prevalentemente cronico delle radiolesioni.

 

Obblighi di segnalazione e compiti del medico

La segnalazione dell’infortunio è un atto obbligatorio che dà inizio all’azione amministrativa e spetta non soltanto all’assicurato e al datore, ma anche al medico.

1. Infortunio industriale. L’assicurato, se è in grado, è obbligato ad avvisare immediatamente il proprio datore di lavoro di ogni infortunio che gli accada, anche se lieve, ed entro 15 giorni dal manifestarsi o dal riscontro di una malattia professionale.

I datori di lavoro, compresi i titolari delle imprese artigiane devono:

Al medico che ha prestato le prime cure spetta redigere il quadro B del primo certificato e dei certificati di continuazione e definitivo.

2. Infortunio agricolo. Se l’infortunato è impossibilitato a presentare la denuncia, la segnalazione spetta al medico che ha prestato la prima assistenza mediante il certificato-denuncia da inviare all’Inail entro il giorno successivo se infortunio ed entro 10 giorni se malattia professionale. Al medico spetta pure il compito di inviare all’Inail i certificati di continuazione e quello definitivo e, limitatamente ai casi di morte o di inabilità assoluta presumibilmente superiore a 30 gg., la denuncia dell’infortunio all’autorità locale di pubblica sicurezza e della malattia professionale all’Ispettorato provinciale del lavoro.

3. Infortunio ad artigiano. Se l’infortunato è impossibilitato a presentare la denuncia all’INAIL ed alle altre Autorità, vi è obbligato il medico che ha prestato la prima assistenza.

4. Raggi x e sostanze radioattive. Il medico che ha accertato la lesione-infortunio (sono compresi i casi di folgorazione) sia la malattia professionale, deve presentare denuncia all’INAIL, all’Ispettorato del lavoro ed alla U.S.L. Se il radiologo è dipendente e vi è il sospetto che siano state disattese le norme di prevenzione degli infortuni e di sicurezza del lavoro, il medico denunciante deve presentare anche referto all’Autorità giudiziaria.

Oltre a quelle delle liste INAIL vi è un "Elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’Ispettorato del lavoro" (D.M. 18/4/73) suddiviso in:

a) malattie provocate da agenti chimici;

b) malattie professionali della pelle;

c) malattie provocate da agenti diversi (polveri di madreperla e sostanze ormonali);

d) malattie professionali causate dall’inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci;

e) malattie infettive e parassitarie di origine professionale;

f) malattie da carenza (scorbuto);

g) malattie provocate da agenti fisici.